La Consob condannata a risarcisce gli investitori per inadeguata vigilanza

La Corte di cassazione, con sentenza n. 6681 del 23 marzo 2011, ha condannato la Consob a risarcire ben 130 risparmiatori dei danni per la perdita totale degli investimenti da loro effettuati su sollecitazione di una finanziaria operante dal luglio 1990 al maggio 1992. In particolare, in capo alla Consob è stata riscontrata un responsabilità di tipo extracontrattuale per non aver operato diligentemente e non aver adeguatamente vigilato sull’attività finanziaria di specie.
Per la Cassazione, “l’attività della pubblica amministrazione e in particolare della Consob, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del ”neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo 97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione”.
Ne consegue che in capo all’ente di vigilanza Consob ricadano le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del Codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. “L’illecito civile” – continua la Corte – “per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione”.

Risolto, per inadempimento, il contratto di tesoreria tra il Comune e la banca

La Corte di cassazione, con sentenza n. 18105 del 5 settembre 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici, sia di primo che di secondo grado, avevano dichiarato risolto per inadempimento un contratto di tesoreria fra il Comune di Ceccano ed un istituto di credito in conseguenza del fatto che quest’ultimo, nonostante l’ordine espresso di non effettuare un pagamento in favore di un debitore, aveva, comunque, dato corso all’operazione.

Tribunale di Salerno: le norme del T.U.B. sulla risoluzione dei contratti di mutuo fondiario hanno natura inderogabile

Il Tribunale di Salerno, nella persona del dott. Antonio Scarpa, con l’ordinanza depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2011, si è pronunciato sulla natura di legge speciale del T.U.B., che ha portata derogatoria rispetto alle regole generali contenute nel codice civile.

Nello specifico, è stata posta all’attenzione del medesimo Tribunale una questione inerente la risoluzione del contratto di mutuo fondiario, disciplinata dal secondo comma dell’art. 40 del T.U.B., il quale prevede che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A Tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30° ed il 90* giorno dalla scadenza della rata”.

Esecuzione esattoriale: il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto

Si riporta il testo integrale di  un’nteressante pronuncia del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Francesco Abete, in cui si affronta il problema dell’applicabilità all’esecuzione esattoriale della disposizione di cui all’art. 586 c.p.c.,  e nella quale si afferma l’operatività, anche  in tale ambito, della prerogativa del G.E. di sospendere la vendita, qualora ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Autorità:  Tribunale  Napoli  sez. V
Data:  22 novembre 2007

Il testo della sentenza :

Diritto alla salute: il principio fondamentale – scheda n. 1

Il diritto alla salute rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona e, in quanto tale, deve essere salvaguardato anche attraverso l’azione dei pubblici poteri. Compito dello Stato sociale è, infatti, quello di garantire a tutti la possibilità di godere di un buono stato di salute (benessere).

Poiché ritengo che l’informazione e la conseguente consapevolezza siano l’unico strumento per rendere effettivo il diritto naturale  alla salute e controbilanciare  le inefficienze del “sistema”, con la redazione della rivista Informa abbiamo deciso di attivare una rubrica appositamente dedicata a questo diritto.

Mi sono infortunato in palestra

Mi stavo tranquillamente allenando in palestra, si sgancia il fermo del sellino della cyclette, cado a terra, il piede sinistro rimane bloccato nel pedale e mi slogo la caviglia. Mi arrabbio! Non è la prima volta che succede… questa volta, però, mi sono fatto veramente male.

Vado a lamentarmi dal gestore della palestra, lui si scusa e mi promette che provvederà a riparare immediatamente la cyclette. La mia caviglia, intanto, è dolorante e non riesco a camminare bene.

Malasanità: la responsabilità è anche delle persone

Il nostro Sistema Sanitario occupa il 2° posto al mondo per capacità di risposta assistenziale universale in rapporto alle risorse investite. Tale dato è stato fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è frutto di un’indagine che ha messo a confronto sistemi sanitari in tutto il mondo.

A fronte di questo importante riconoscimento, a trent’anni dalla Legge n.833/78 che lo ha istituito fondandolo sulla universalità dell’assistenza, sulla solidarietà del finanziamento e sull’equità di accesso alle prestazioni, sono più che evidenti le criticità del nostro sistema: sprechi, inefficienze, episodi di corruzione, mancanza di trasparenza, difficoltà di accesso ai servizi, carenza di controlli efficaci.

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